Art. 274

[1]Disposizioni finanziarie

[2]Art. 21, legge numero 588/1962. Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti, dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dall'articolo 272 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art274 · fonte su Normattiva