Art. 275
[1]Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale
[2]Art. 22, legge numero 588/1962. La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanzia altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva