Art. 277
[1]Agevolazioni per la costituzione di cooperative agricole
[2]Art. 24, legge numero 588/1962. Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata:
- a)la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
- b)la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva