Art. 28
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[1]Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato
[2]Art. 24, c. 1°, legge n. 717/1965. Le disponibilita' della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
[3]idem, c. 2°. Nel limite d'importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva