Art. 285
[1]Estensione dei benefici alle aziende a partecipazione statale
[2]Art. 32, legge numero 588/1962. Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell'art. 256 del presente testo unico e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalle disposizioni contenute nel presente capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva