Art. 289
[1]Fondo per il credito all'artigianato artistico
[2]Art. 36, legge numero 588/1962 E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. E' altresi' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva