Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Dichiarazione di pubblica utilita' delle opere
[2]Art. 3, c. 1°, legge n. 166/1952; art. 3, legge n. 717/1965. Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito delle rispettive competenze.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva