Art. 29

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[1]Dichiarazione di pubblica utilita' delle opere

[2]Art. 3, c. 1°, legge n. 166/1952; art. 3, legge n. 717/1965. Le opere comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno, approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilita' con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del consiglio di amministrazione, ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito delle rispettive competenze.

[3]Art. 4, c.v., legge n. 646/1950. Art. 3 c. u. legge 166/1952. Le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art29 · fonte su Normattiva