Art. 290
[1]Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali
[2]Art. 37, legge numero 588/1962. Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:
- a)a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- b)ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facolta' debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;
- c)a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o allo ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonche' le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva