Art. 297
[1]Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini
[2]Art. 6, legge numero 952/1966. Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva