Art. 30

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Progettazione, direzione e collaudo delle opere

[2]Art. 4, c. 3°, legge n. 646/1950. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

[3]Art. 32, legge numero 717/1965. Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.

[4]Art. 23, L. n. 1462/1962; art. 5, legge n. 608/1964; art. 32, legge numero 717/1965; art. 5, comma 5°, legge numero 588/1962. Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, e' effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art30 · fonte su Normattiva