Art. 30
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[1]Progettazione, direzione e collaudo delle opere
[2]Art. 4, c. 3°, legge n. 646/1950. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.
[3]Art. 32, legge numero 717/1965. Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.
[4]Art. 23, L. n. 1462/1962; art. 5, legge n. 608/1964; art. 32, legge numero 717/1965; art. 5, comma 5°, legge numero 588/1962. Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni od affidamento di essa, e' effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva