Art. 306
[1]Assegnazione integrativa di terreno
[2]Art. 68, legge numero 445/1908. In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari ed i capi di famiglia di cui all'articolo precedente possono chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai duecento metri quadrati. Nessun proprietario e nessuna famiglia puo' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva