Art. 310
[1]Demolizione delle case situate nella zona pericolosa
[2]Art. 72, legge numero 445/1908 Salvo l'applicazione dell'art. 153 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 55 del testo unico sulla legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i proprietari debbono entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'amministrazione provvede di ufficio alla demolizione delle case. Il valore dei materiali va a diminuzione della spesa.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva