Art. 312
[1]Modifiche del percorso delle strade comunali
[2]Art. 6, legge numero 601/1917 Il Governo, sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, quando cio' sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilita' e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle localita' o quelle arterie verso le quali sono dirette.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva