Art. 316
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[1]Primo piano di coordinamento
[2]Art. 1, c. 1°, legge numero 717/1965. Il primo piano pluriennale di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, e' predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva