Art. 317
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[1]Consultazione dei comitati regionali per la programmazione
[2]Art. 1, c. 7°, legge numero 717/1965 Art. 1, c. 7, legge. Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento di cui all'art. 2 del presente testo unico, si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva