Art. 318
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[1]Norme transitorie concernenti il completamento del piano quindicennale
[2]Art. 27, legge numero 717/1965. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva