Art. 32

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[1]Esecuzione delle opere

[2]Art. 8, c. 1°, legge n. 646/1950; articolo 13, legge numero 634/1957. D.P.R. n. 257/1966. La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o della concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonche' agli altri enti di sviluppo in agricoltura.

[3]Art. 8, c. 2°, legge n. 646/1950. E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

[4]Art. 8, c. 3°, legge n. 646/1950. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa per il Mezzogiorno puo' anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

[5]Art. 8, c. 4°, legge n. 646/1950. Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

[6]Art. 8, c. 5°, legge n. 646/1950. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art32 · fonte su Normattiva