Art. 321
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[1]Incompatibilita' delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa
[2]Art. 41, c. 1°, legge numero 634/1957. Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
[3]idem, c. 2°. Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto 1957, nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, i termini entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.
[4]idem, c. 3° In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dall'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
[5]idem, c. 4°. Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del predetto testo unico n. 1775 del 1933.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva