Art. 322
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[1]Disposizioni di carattere finanziario
[2]Art. 24, c. 6°, legge numero 717/1965. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dello art. 7 del presente testo unico, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva