Art. 324

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[1]Difesa fitosanitaria

[2]Art. 7, c. 2°, legge numero 910/1966. Le aliquote di contributo previste dall'art. 67 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art324 · fonte su Normattiva