Art. 325
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[1]Coltivazioni arboree
[2]Art. 15, u.c., legge numero 910/1966. Le aliquote di contributo previste dall'art. 68 del presente testo unico si applicano anche per le concessioni disposte dopo il 24 novembre 1966 ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 7 della legge 24 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'art. 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva