Art. 326
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[1]Agevolazioni per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, per la costruzione di impianti ai fini della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici
[2]Art. 28, c. 4°, legge numero 717/1965 Le agevolazioni di cui agli articoli 75, commi primo e terzo, 121, 141 e 142, del presente testo unico sono concedibili anche per le opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva