Art. 327
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[1]Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali
[2]Art. 28, c. 5°, legge numero 717/1965. Le agevolazioni di cui agli articoli 101, 102, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 104 del presente testo unico, sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, alla data del 30 giugno 1965, purche' la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva