Art. 328
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[1]Agevolazioni per l'attuazione di opere d'interesse turistico
[2]Art. 28, c. 4°, legge numero 717/1965. Le agevolazioni di cui agli articoli 125 e 156 del presente testo unico, sono concedibili anche alle opere iniziate prima del 30 giugno 1965, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva