Art. 33
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[1]Concessione per l'esecuzione delle opere e relativa gestione e manutenzione
[2]Art. 8, c. 1°, legge n. 717/1965; La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per l'esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'. La Cassa puo' essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.
[3]Idem, c. 2°. Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno - salvo quanto disposto dal testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - sono trasferite, entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.
[4]Idem, c. 3°. Art. 1, legge n. 498/1967. Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnicoamministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, puo' autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo, che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalita' determinati dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva