Art. 330
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Norme per la concessione di particolari finanziamenti
[2]Art. 2, c. 4°, legge numero 166/1952. Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti, di cui al primo comma dell'art. 26, del presente testo unico, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 24, secondo comma, del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva