Art. 334
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna
[2]Art. 29, c. 2°, legge numero 717/1965. I provvedimenti di attuazione dei piani pluriennali di coordinamento sono adottati dalle amministrazioni regionali della Sicilia e della Sardegna, alle quali sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva