Art. 335
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[1]Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico
[2]Art. 28, c. 2° legge numero 717/1965. Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione relative ai territori di cui all'art. 1, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il presente testo unico che sono abrogate.
[3]Visto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord PASTORE
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva