Art. 335

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico

[2]Art. 28, c. 2° legge numero 717/1965. Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione relative ai territori di cui all'art. 1, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il presente testo unico che sono abrogate.

[3]Visto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord PASTORE

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art335 · fonte su Normattiva