Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi
[2]Art. 26, legge numero 717/1965. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente testo unico. Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva