Art. 35
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[1]Applicabilita' alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le amministrazioni dello Stato dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
[2]Art. 9, c. 1° e 2°, legge n. 646/1950. Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua, di cui all'art. 51 del citato testo unico, puo' essere prorogata per due quadrienni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva