Art. 37
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[1]Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna
[2]Art. 29, c. 1°, legge n. 717/1965. I programmi esecutivi della Cassa per il Mezzogiorno, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna, sono predisposti ed approvati d'intesa con le amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.
[3]Art. 42, c. 2°, legge n. 634/1957. Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 102, 145 e 146 saranno sentite le amministrazioni delle Regioni interessate.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva