Art. 38
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[1]Utilizzazione degli uffici cassa per il piano regolatore degli acquedotti
[2]Art. 1, c. 2°, legge n. 129/1963. Ai fini della predisposizione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, il Ministero dei lavori pubblici, per i territori di cui all'art. 1, puo' utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva