Art. 40

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[1]Istituti per il finanziamento a medio termine e per la partecipazione finanziaria in attivita' industriali e agricole

[2]Art. 12, c. 1°, legge n. 717/1965; Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalita' previste dalle norme del presente testo unico, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

[3]Art. 15, legge numero 1462/1962. Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1 provvedono, altresi', le societa' finanziarie di cui all'art. 100 del presente testo unico.

[4]Art. 9, c. 1°, legge n. 717/1965 Per la promozione e lo sviluppo delle attivita' agricole nei territori di cui all'art. 1, opera la societa' finanziaria, di cui all'art. 74 del presente testo unico.

[5]Art. 1, legge numero 1016/1960. Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, lo ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonche' gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art40 · fonte su Normattiva