Art. 41
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[1]Enti per l'attuazione di opere di interesse industriale, commerciale e turistico
[2]Art. 21, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 8 legge n. 555/1959 Alla promozione di iniziative industriali, alla esecuzione e gestione delle opere infrastrutturali delle aree e nuclei di sviluppo industriale nei territori indicati all'art. 1, provvedono i Consorzi industriali di cui all'articolo 144.
[3]Art. 7 legge numero 646/1950. Per l'attuazione di opere di interesse turistico e di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, possono, altresi', operare le societa' finanziarie di cui agli articoli 74 e 100 nonche' gli Enti di cui agli art. 127 e 143.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva