Art. 44
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[1]Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 21, legge numero 1462/1962. Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente testo unico, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva