Art. 45
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[1]Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali
[2]Artt. 1 e 12, legge n. 589/1949. Per i territori di cui all'art. 1 i contributi costanti per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria all'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi nella seguente, maggiore misura:
[3]Artt. 3 c.u. e 12, legge n. 589/1949.
- a)per la costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o le frazioni che ne siano sprovvisti nella misura del 5 per cento, e nella misura del 3 per cento per le opere di miglioramento e ampliamento, in favore dei comuni e loro consorzi;
[4]Art. 2, c. 3°, legge n. 589/1949; articolo 2, legge numero 184/1953.
[5]Art. 2, c. 4° e articolo 12, legge numero 589/1949; articolo 2, numero 184/1953.
- c)per le strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 e non indicate all'articolo 2, nn. 1, 2 e 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella misura del 3 per cento;
[6]Artt. 4 e 12, legge n. 589/1949; art. 1 legge n. 649/1954 e artt. 2 e 3, legge n. 574/1965.
- d)per la costruzione di ospedali nei comuni che siano sprovvisti di tali opere o qualora queste siano dichiarate tecnicamente inidonee e non suscettibili di miglioramento, nella misura del 5 per cento, in favore di comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, integrato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649, senza limiti di spesa e di popolazione ivi indicati. Lo stesso contributo puo' essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalita' delle parti gia' costruite;
[7]Artt. 5 e 12, legge n. 589/1949.
- e)per l'ampliamento di ospedali nella misura del 3,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni; del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 150 milioni; del 2,50 per cento, nei comuni con oltre 50 mila abitanti e fino al limite di spesa di 200 milioni, a favore degli enti di cui alla lettera d).
[8]Art. 1, c. 1° e 2°, legge n. 574/1965. Nel programma per gli interventi per le costruzioni ospedaliere, avente ad oggetto le opere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, redatto annualmente, sulla base delle direttive del piano di coordinamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della sanita', sentiti i Ministeri degli interni, del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono comprese anche le opere da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, salvo il particolare intervento dell'art 136;
[9]Art. 4, n.c. e 12, legge n. 589/1949.
- f)per l'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori a favore dei comuni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera;
[10]Art. 6. c. 1° e articolo 12, legge n. 589/1949.
- g)per la costruzione o il completamento tubercolosari o preventori, a favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, nella misura del 5 per cento, fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 3 per cento pe rla parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni;
[11]Art. 6, c. 2° e articolo 12, legge n. 589/1949.
- h)nel caso di ampliamento di tubercolosari e preventori esistenti puo' essere concesso un contributo nella misura del 3 per cento nella spesa necessaria fino al limite di 100 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altri 100 milioni a favore degli enti di cui alla lettera g);
[13]Art. 1, c. 2°, legge n. 589/1949. Gli enti locali dei territori di cui all'art. 1 possono chiedere, in sostituzione delle norme di cui al primo comma del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali territori che attribuiscono un trattamento di maggior favore, anche se ne e' cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva