Art. 46
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[1]Garanzia dello Stato per i mutui
[2]Artt. 13, c. 1° e 19, legge n. 589/1949. Art. 4 e 5, legge n. 574/1965. Nel caso in cui le province ed i comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti compresi nei territori di cui all'art. 1, si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria o con l'imposta di consumo, i mutui per la esecuzione delle opere previste dal precedente articolo, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o, anche in deroga ai propri statuti, dalle Casse di risparmio e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.
[3]Art. 13, c. 2, legge n. 589/1949. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva