Art. 47

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[1]Contributi per l'edilizia scolastica e criteri di ripartizione dei contributi per l'edilizia universitaria

[2]Art. 1, legge numero 645/1954. Art. 2, legge numero 1073/1962. Nei territori di cui all'art. 1, i contributi trentacinquennali che ai sensi delle disposizioni per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere agli enti obbligati con i fondi di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, all'art. 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, all'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, all'art. 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 e all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 874 sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre, sono stabiliti nelle misure seguenti:

  • a)del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' per gli istituti professionali;
  • b)del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica.

[3]Art. 15, c. 2°, legge n° 1073/1962; art. 2, c. 1°, legge 874/1965. Sui fondi di cui all'art. 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'osservanza delle altre disposizioni ivi previste, il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a concedere, per la costruzione, nei territori di cui all'art. 1, di edifici per le scuole materne, a favore delle province, dei comuni, degli istituti di assistenza e beneficenza e loro consorzi, enti ed istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge ne assumono l'onere, contributi in misura dalla meta' a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di detti edifici.

[4]Art. 3, v.c., legge 17/1962. Non meno del 40 per cento degli stanziamenti previsti per l'edilizia scolastica prefabbricata dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e' destinato ai comuni, che sono obbligati a fornire aule scolastiche in base alla legislazione vigente, nei territori di cui all'art. 1.

[5]Art. 23, legge numero 1073/1962. Nella ripartizione delle somme stanziate per l'edilizia universitaria ai sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e' data precedenza fra l'altro alle opere che sono situate nei territori di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art47 · fonte su Normattiva