Art. 48
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Interventi sostitutive dell'ISES in materia di edilizia scolastica Art. 6, legge numero 1358/1964. Ai sensi dell'art. 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, i comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti che siano situati nei territori e nelle localita' di cui all'art. 1, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'interno su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici autorizza con proprio decreto la sostituzione.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva