Art. 49

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[1]Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi

[2]Art. 6, legge numero 1295/1957. I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un istituto per il credito sportivo con sede in Roma, ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati allo art. 1 del presente testo unico, che siano carenti di impianti sportivi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art49 · fonte su Normattiva