Art. 50
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[1]Costruzione di autostrade e strade statali
[3]Art. 13, c.u., legge n. 729/1961. I fondi che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1961, n. 729, si sono resi disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando ai territori di cui all'art. 1, in aggiunta al 40 per cento di cui al precedente comma, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade nei territori anzidetti.
[5]Art. unico, c. 1°, legge n. 511/1966. L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.
[6]idem, c. 2°. Il mutuo di cui al precedente comma e' ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva