Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

[2]Art. 2, c. 6°, legge n. 1221/1952. Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie, tranvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, possono essere elevate, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, fino a lire 1 milione e 400 mila al chilometro, per le linee che rivestono particolare importanza sociale che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima legge 2 agosto 1952 n. 1221.

[3]Art. 3, c. 2°, legge n. 1221/1952. Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie e delle altre linee di trasporto in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, puo' essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1, fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art51 · fonte su Normattiva