Art. 53

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[1]Concessione di contributi per laghi artificiali e serbatoi

[2]Art. 2, legge numero 457/1951. La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sara' concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque. Della sovvenzione per unita' di potenza nominate sara' tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art53 · fonte su Normattiva