Art. 54
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[1]Sovvenzioni per gli impianti termo-elettrici
[2]Art. 4, legge numero 457/1951. Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potra' accordare una sovvenzione fino a L. 1.500 per ogni Kilowatt, installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila Kilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo il 15 luglio 1951. Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di ridurre il limite di cinquemila Kilowatt sopra indicato. La sovvenzione sara' corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva