Art. 55
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[1]Sovvenzioni per le linee di trasporto
[2]Art. 5, legge numero 457/1951. Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concede, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni quindici, una sovvenzione annua di lire 11 per chilogrammo di conduttore di rame. Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva