Art. 56

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[1]Termine delle sovvenzioni

[2]Art. 6, legge numero 457/1951 Le sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 cessano in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art56 · fonte su Normattiva