Art. 57

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[1]Disposizioni finanziarie

[2]Art. 7, legge numero 457/1951. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui agli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 sono stanziate annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1951-52 e successivi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art57 · fonte su Normattiva