Art. 59
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[1]Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche
[2]Art. 5, c. 1°, legge n. 646/1950 Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.
[3]Art. 5, c. 8°, legge n. 646/1950. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva