Art. 60

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[1]Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le opere di competenza degli enti locali

[2]Art. 5, c. 5°, legge n. 646/1950. Per la esecuzione delle opere - che a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali - i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti.

[3]Art. 5, c. 6°, legge n. 616/1950; articolo 13, c. 4°, legge n. 589/1949. Tali finanziamenti - da farsi con preferenza assoluta su altri - saranno garantiti dallo Stato in conformita' e nei casi di cui all'art. 46, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per gli altri finanziamenti agli enti medesimi.

[4]Art. 5, c. 7°, legge n. 646/1950. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potra' essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art60 · fonte su Normattiva