Art. 61
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[1]Esecuzione di opere di approvvigionamento idrico e di opere igieniche e assunzione dei relativi oneri
[2]Art. 7, u.c., legge n. 717/1965. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a realizzare a suo totale carico, nei territori di cui all'art. 1, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso, ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e le connesse reti fognarie.
[3]Art. 3, c. 3°, n. 646/1950. Art. 17, c. 1°, legge n. 1462/1962 Idem. c. 2°. Oltre alle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi, la Cassa per il Mezzogiorno puo' provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti di fognature, nonche' all'adeguamento di quelle esistenti, normalmente in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla Cassa medesima. In situazioni particolari, il predetto intervento della Cassa del Mezzogiorno puo' riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla Cassa, o adeguate dalla medesima.
[4]Art. 6, c. 1°, n. 634/1957. La Cassa puo', altresi', assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli artt. 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni.
[5]Art. 6, c. 2°, legge n. 634/1957. Per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere gli oneri che resterebbero a carico dei comuni stessi limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.
[6]Idem, c. 3°. La dichiarazione della impossibilita' per i comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della regione, o, in difetto di questo, dal prefetto.
[7]Art. 7, c. 1°, legge n. 634/1937. L'assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno degli oneri a carico dei comuni; per la esecuzione delle opere di acquedotti e fognature di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.
[8]Art. 7, c. 20 legge n. 6341/957. La Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del precedente comma, cura per conto dei comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolamentazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
[9]Art. 17, c. 30 legge n. 1462/1962. La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata alla costruzione di navi cisterna ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole ferme restando le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1967, n. 378, concernente il rifornimento idrico delle isole minori.
[10]Art. 7 u.c. legge n. 717/1965. Il piano pluriennale di coordinamento fissa le direttive per la esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti e per l'assunzione dei relativi oneri da parte della Cassa per il Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva